Al via la fase 2, ecco cosa si può fare

Al via la fase 2, ecco cosa si può fare

05/05/2020



A partire dal 4 maggio, il Ministero dell'Interno ha provveduto, nel rispetto delle misure indicate dal DPCM del 26 aprile, ad aggiornare il modulo di autocertificazione per la circolazione all'interno del territorio regionale. 

Rispetto al precedente modulo sono stati eliminati i divieti per il trasferimento in altro comune della regione, i limiti per spostamenti all'interno dello stesso comune e tutte le specifiche prestampate sui motivi di necessità degli spostamenti (lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc….).

Il Ministero dell'Interno specifica che il precedente modulo di autocertificazione può essere comunque utilizzato barrando le voci non più attuali.

Riepiloghiamo le nuove misure per il distanziamento sociale indicate dal Ministero della Salute previste per la Fase 2:

1. Possibilità di visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione. Il Ministero dispone che in occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
Per congiunti si intendono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Non sono inclusi gli amici.

2. Riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).

3. Possibilità di effettuare l'attività motoria (distanziamento di almeno 1 metro) e sportiva (distanziamento di almeno 2 metri), individualmente, anche distanti da casa.

4. Obbligo dell'uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).

5. Obbligo di rimanere all'interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

6. Possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all'aperto.

7. E' consentito, inoltre, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

8. E' consentita la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all'attività di consegna a domicilio già ammessa.

9. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all'ingrosso ad essi correlati, con l'obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

10. Rimangono aperte tutte le attività indicate negli allegati 1 e 2 del DPCM del 26 aprile (Supermercati, farmacie, edicole, negozi di commercio al dettaglio di elettronica, alimentari, frutterie, cartolibrerie, piante e fiori, detersivi e vestiario bambini e neonati, combustibile uso domestico e per il riscaldamento, lavanderie, tintorie e pompe funebri).

Ricordiamo che a queste restrizioni le singole Regioni e/o i singoli Comuni potranno con proprie ordinanze prevedere ulteriori modifiche migliorative o restrittive di distanziamento sociale.