APE Sociale, posticipo dei termini di scadenza

APE Sociale, posticipo dei termini di scadenza

18/03/2020



L'Inps, recependo quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2020, ha provveduto a prorogare i termini della sperimentazione dell'istituto dell'Ape Sociale al 31 dicembre 2020 e contestualmente ha ufficializzato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità in oggetto.

Di fatto, dal 1 gennaio 2020 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'Ape Sociale tutti coloro che hanno maturato 63 anni di età, con almeno 30 di anzianità contributiva o 36 anni di contribuzione, svolgono mansioni gravose e si trovano in una delle seguenti condizioni: disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno 3 mesi, l'ammortizzatore sociale; lavoratori che assistano da almeno 6 mesi il coniuge, un parente di primo grado o parenti affini di 2° grado conviventi; lavoratrici madri per le quali è previsto una riduzione del requisito contributivo di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni; lavoratori con una percentuale di invalidità pari e non inferiore al 74%.

Viene poi precisato che, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti e condizioni sopra indicate, possono presentare la relativa domanda anche quei soggetti che hanno maturato i requisiti in anni precedenti, i quali non hanno presentato la domanda o siano soggetti decaduti dal beneficio e intendano ripresentare la domanda.

I soggetti interessati all'indennità posta a carico dello Stato, dovranno presentare le relative domande (di verifica delle condizioni e quella di accesso al beneficio) con apposito modello AP116 reperibile sul sito dell'Inps.

Il beneficiario dell'APE Sociale può svolgere un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, durante il godimento dell'indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti non superino gli 8.000 euro lordi annui, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui. In caso di superamento dei limiti annui il soggetto decade dall'APE Sociale, l'indennità percepita nel corso dell'anno diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

Per quanto concerne le cause di incompatibilità dell'istituto in esame con altre prestazioni previdenziali o ha sostegno del reddito, viene ribadito che, l'Ape Sociale è incompatibile con assegno ordinario di invalidità, l'indennizzo per cessazione attività commerciale, trattamenti di disoccupazione (ASDI, NASPI ecc.). Di contro l'indennità posta a carico dello Stato, risulta essere compatibile con l'erogazione dell'assegno sociale, il quale non è una prestazione previdenziale, ma ha natura di carattere assistenziale. Ciò sta a significare che il titolare dell'assegno sociale può chiedere l'accesso all'Ape Sociale se titolare di assegno sociale e viceversa.  In tal caso ai fini del calcolo dell'importo da erogare al beneficiario verranno prese in considerazione entrambe le prestazioni, ricordando che il tetto massimo del beneficio posto a carico dello Stato è pari a 1.500 euro.

Per quanto esposto fin ora, l'Inps comunica i nuovi termini entro cui presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità che risultano essere quella del 31 marzo 2020, 15 luglio 2020 e, comunque non oltre la data del 30 novembre 2020. Qualora le domande saranno presentate dopo la data del 30 novembre 2020, queste saranno esaminate solo nel caso in cui vi sarà un residuo delle risorse finanziarie impiegate.

I nuovi termini entro cui l'INPS trasmetterà l'esito delle istruttorie delle domande di verifica sono i seguenti:

 

  • 30 giugno 2020, se la domanda di verifica delle condizioni sarà presentata entro il 31 marzo 2020;
  • 15 ottobre 2020, se la domanda di verifica delle condizioni sarà presentata entro il 15 luglio 2020;
  • 31dicembre 2020, se la domanda di verifica delle condizioni sarà presentata oltre il 15 luglio 2020, e comunque non oltre il 30 novembre 2020.

Di seguito, una volta accertata l'esistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dalla norma, la prestazione inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo della domanda di Ape, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero. La decorrenza del trattamento non potrà avere data anteriore al 1 febbraio 2020.

L'Istituto fa presente che, se alla data di presentazione della domanda diretta ad attestare i presupposti richiesti per ottenere il beneficio, qualora gli interessati siano già in possesso di tutti i requisiti e condizioni indicati dalla legge, al fine di non perdere ratei di trattamento, dovranno presentare domanda di Ape Sociale contestualmente alla domanda di verifica.

All'esito del conferimento del beneficio, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025.      

In ultimo ci soffermiamo sulla possibilità attribuita a quei soggetti in possesso del “provvedimento di certificazione”, i quali potranno presentare domanda di Ape Sociale anche dopo la scadenza del termine della sperimentazione, come sancito dalla legge n. 160/2019.