Coronavirus – Circolare Ministero dell’Interno del 2 dicembre 2021

07/12/2021



Il Ministero dell’Interno ha inviato ai Prefetti una Circolare, che alleghiamo alla presente, in cui vengono illustrate le misure di contenimento anti-Covid introdotte con il decreto legge n.172/2021; in particolare, la Circolare fornisce indicazioni sul potenziamento del sistema dei controlli nel rispetto delle misure emergenziali.
I Prefetti dovranno inviare al Ministro dell’Interno una relazione settimanale che dia conto degli esiti dell’attività effettuata nell’ambito di rispettiva competenza, onde assicurare un continuo flusso informativo. L’articolazione dei suddetti controlli, peraltro, è stata demandata a un’apposita pianificazione delle attività delle Forze di Polizia e delle Polizie locali, con il coinvolgimento del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Piano dei controlli dovrà essere comunicato al Gabinetto del Ministro e al Dipartimento della pubblica sicurezza; detto piano individua le Forze di polizia a competenza generale, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e il personale dei Corpi di polizia municipale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri indirizzino le rispettive attività, con il necessario ausilio degli operatori di Polizia municipale, prioritariamente nel settore del trasporto pubblico locale, con riguardo sia alle linee di superficie che a quelle metropolitane, ove presenti. Sempre in tale ambito, decisiva sarà il contributo del personale addetto alle verifiche degli enti gestori, in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio. I controlli saranno consentiti anche a campione. 
Nel settore degli esercizi pubblici e della ristorazione, l'attività di controllo sarà demandata principalmente alla Polizia municipale e dovrà essere coordinata con gli accertamenti della Guardia di Finanza. Nei fine settimana, contrassegnati da un movimento di persone segnatamente più elevato, sarà intensificato il controllo nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida. Saranno implementati i controlli collegati alle festività natalizie e di fine anno, tenendo conto delle eventuali ordinanze sindacali.

Nella Circolare in oggetto sono precisate le disposizioni sul Green Pass contenute nel decreto legge 172/21 (nostra precedente circolare n. 829/RM/MC/AD/da del 29 novembre 2021). Qui di seguito segnaliamo le informazioni al riguardo che potrebbero essere utili.

- La vaccinazione diventa requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. La sanzione per la mancata verifica dell’obbligo vaccinale nei  confronti del datore di lavoro è irrogata dal Prefetto.
- La durata di validità del Green Pass COVID-19 è di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Il suddetto termine di validità decorre dal 15 dicembre 
   p.v. Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi. 

La circolare in oggetto ricorda i servizi a cui è possibile accedere, esclusivamente se muniti di green pass a decorrere dal prossimo 6 dicembre:


-gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati;
-gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive  all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; 
-il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti; 
-i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente. 


Dal 29 novembre u.s., nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. green-pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente; gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, 
prevista per la zona bianca. A mero titolo di esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali. 
Nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre p.v. e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green-pass “rafforzato” potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni; pertanto, ai soggetti muniti della predetta certificazione verde “rafforzata”, sarà consentito l’accesso a:

 
-spettacoli;
-eventi sportivi in qualità di spettatori; 
-ristoranti al chiuso;
-feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose);
-cerimonie pubbliche;
-sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Alleghiamo la circolare in oggetto per maggiori approfondimenti.